TAR LOMBARDIA: “IRRICEVIBILE” IL RICORSO CONTRO LA CONVENZIONE ASST-CAV MARIANO COMENSE-CANTÙ OVVERO IL CAV CONTINUA L’ATTIVITÀ A SOSTEGNO DELLA VITA
di Marco Schiavi
Laboratorio Giuridico FederVita Lombardia
LA VICENDA PROCESSUALE: LA CONVENZIONE, I SETTE RICORRENTI E LA DIFESA DEL CAV
La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (TAR), depositata il 20 agosto 2026, ha rigettato il ricorso proposto da sette organizzazioni per annullare la delibera del 3 aprile 2025, successivamente integrata con le delibere in data 18 aprile 2025 e 20 giugno 2025, con la quale è stata approvata la convenzione stipulata tra l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana (ASST) ed il Centro di Aiuto alla Vita di Mariano Comense – Cantù (CAV).
Il dispiegamento dei ricorrenti testimonia l’importanza data alla vicenda, essendo presenti quattro articolazioni della CGIL (CGIL Lombardia, CGIL – Camera del lavoro di Como, CGIL Funzione Pubblica e CGIL Funzione Pubblica di Como), oltre Arci e Arcigay di Como e l’Associazione Medicina Democratica.
La Convenzione ha per oggetto l’assegnazione al CAV di una stanza nella Casa di Comunità di Cantù, “allocazione temporanea e non ad uso esclusivo” per svolgere, “nei casi di comprovato bisogno, a favore di ogni donna e di ogni nucleo familiare, in difficoltà per la gravidanza e la maternità”, attività di fornitura di beni materiali necessari per l’infanzia, ricerca di ospitalità prima e dopo il parto, aiuto nella ricerca di opportunità di lavoro, aiuto ai genitori nel caso di nascita di bambini con patologia e, in generale, ogni forma di aiuto concreto, sulla base di un progetto valutato e concordato con la mamma e/o con la famiglia e con gli altri soggetti della rete.
Convenzioni simili, in vigore con diverse realtà associative pro-life, consentono ai CAV di essere presenti all’interno dei consultori e delle strutture ospedaliere per fornire, con varie modalità, assistenza alle donne che si trovano durante la gravidanza in situazione di difficoltà, assistenza finalizzata ad evitare l’aborto e favorire la nascita e la maternità.
Recentemente tali convenzioni sono state oggetto di attenzione non solo mediatica ma anche giudiziaria, da parte di organizzazioni abortiste e, pertanto, trattasi di vicende da seguire con attenzione per salvaguardare ed incrementare la presenza dei CAV.
L’impugnazione avanti il TAR è stata proposta nei confronti della Regione Lombardia, la quale non si è costituita, della ASST, che si è costituita chiedendo il rigetto della domanda di annullamento e del CAV che si è costituito assistito da un collegio composto da otto avvocati, tra i quali i professori Mario Esposito e Alessandro Candido e l’avvocato Domenico Menorello, vice presidente del Movimento per la Vita (MpV). La composizione del collegio difensivo del CAV costituisce una circostanza rilevante e meritevole di essere evidenziata, a dimostrazione della capacità di supportare il CAV in maniera competente e anche tempestiva, considerati i tempi del giudizio amministrativo.
In una fase storica caratterizzata dal frequente ricorso alla “via giudiziaria” per introdurre modifiche normative di rilevante impatto, specie negli ambiti etici della famiglia e della vita, coinvolgendo gli organi giudiziari a tutti i livelli, diventa sempre più decisiva la presenza nelle cause giudiziarie ed il sostegno giuridico alle argomentazioni pro-life.
A dimostrazione di questo contesto può essere sufficiente citare due situazioni:
- i giudizi avanti la Corte costituzionale relativi al suicidio assistito (sette sentenze ed una ordinanza);
- l’impugnazione, rigettata dallo stesso TAR Lombardia e dal Consiglio di Stato in appello, da parte dell’associazione Luca Coscioni, della delibera del Consiglio regionale lombardo che ha accolto la pregiudiziale di costituzionalità relativamente alla proposta di legge “Liberi Subito” patrocinata dalla stessa associazione.
LA PRONUNCIA DEL TAR LOMBARDIA: IL RICORSO TARDIVO
La sentenza del TAR dichiara irricevibile, in quanto tardiva, l’impugnazione delle delibere di approvazione della Convenzione ASST – CAV. La motivazione della sentenza ricostruisce in maniera lineare, con precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali, il quadro fattuale e giuridico:
- le tre menzionate delibere sono state pubblicate sull’Albo Pretorio Online della ASST rispettivamente il 3 aprile 2025, il 18 aprile 2025 ed il 20 giugno 2025;
- la predetta pubblicazione costituisce modalità di “conoscenza legale”, idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione delle delibere pubblicate, ovvero sessanta giorni;
- il ricorso per l’annullamento della Convenzione doveva, pertanto, essere notificato, sia alla ASST che al CAV, entro sessanta giorni dalla pubblicazione sull’Albo Pretorio, non mancando il TAR di ricordare la propria precedente sentenza n. 724/2010 alla quale si conforma la decisione in esame, a dimostrazione dell’applicazione di principi consolidati;
- nella fattispecie concreta non era certamente richiesta alcuna notificazione individuale alle associazioni ricorrenti, le quali, conclude il TAR, “non possono ritenersi esonerate dal rispetto del termine di decadenza […] a seguito della suindicata pubblicazione le parti ricorrenti deve ritenersi abbiano acquisito la conoscenza legale degli atti la cui legittimità è contestata, per cui da tale data deve farsi decorrere il termine di impugnazione”;
- il termine di sessanta giorni non è stato rispettato in quanto, anche considerando l’ultima pubblicazione sull’Albo Pretorio in data 20 giugno 2025, la notifica alla ASST è avvenuta il 4 dicembre 2025 ed al CAV il 18 dicembre 2025 e, conclude il TAR, “il ricorso è quindi irricevibile per tardività, per cui è preclusa al Collegio la possibilità di esaminare il ricorso nel merito”;
- il TAR, “in considerazione della natura della controversia”, ritiene di compensare le spese legali, ovvero ciascuna parte provvederà al pagamento delle proprie. Lascia perplessi la circostanza che il TAR non abbia ritenuto di applicare il principio generale secondo il quale “le spese seguono la soccombenza”, principio che avrebbe comportato la rifusione delle spese processuali sostenute da ASST e CAV da parte delle sette associazioni ricorrenti. Il riferimento alla “natura della controversia” non appare pienamente convincente in quanto, da un lato il rigetto è avvenuto per una questione processuale, relativa alla decorrenza dei termini per la notificazione del ricorso, sulla quale il TAR Lombardia, conformemente ad un costante orientamento giurisprudenziale (la sentenza cita TAR Campania, TAR Lazio, TAR Puglia), si era già pronunciato e, dall’altro, la “natura della controversia” non è stata oggetto di esame nel merito, proprio per l’irricevibilità del ricorso tardivo. Il ricorso ha impegnato ASST e CAV, ha sottratto tempo al TAR e non pare proprio che sussistessero ragioni per non applicare la regola generale del processo: chi perde paga… almeno le spese legali.
CONSIDERAZIONI PER IL FUTURO
Nonostante la tardività del ricorso sia rilevabile d’ufficio, ovvero può essere dichiarata dal giudice anche in assenza di alcuna richiesta delle parti, sia il CAV che la ASST hanno tempestivamente sollevato la relativa eccezione e richiesto la conseguente declaratoria di irricevibilità del ricorso.
Pur nella certezza che il TAR avrebbe d’ufficio rilevato tale tardività, non si può sottacere l’importanza rivestita dall’attenzione posta dal collegio difensivo, sia del CAV che della ASST, nel sollecitare e nell’orientare la cognizione del giudice. Al tempo stesso questa “disattenzione” dei ricorrenti su un aspetto procedurale così determinante nel processo amministrativo, ovvero i termini per la proposizione del ricorso, induce, se non a ritenere, per lo meno a prospettare un uso strumentale del processo che, peraltro, si è innestato su una serie di manifestazioni pubbliche, attacchi politici alla ASST ed al CAV, dichiarazioni riprese dai media, il tutto diretto a contrastare ogni e qualunque presenza dei CAV nei consultori e nelle strutture ospedaliere e contrassegnato dalla riproposizione di argomenti, quali l’autodeterminazione ed il diritto di aborto che, a prescindere da ogni fondata critica giuridica, ignorano ogni e qualunque tutela della maternità e dell’aiuto alla gravidanza difficile.
La pronuncia in questione, da un lato tranquillizza i CAV che hanno sottoscritto convenzioni simili, in quanto eventuali ricorsi per l’annullamento sono destinati ad essere sanzionati con l’irricevibilità per tardività ma, dall’altro, costituisce un segnale che impone attenzione per le convenzioni del futuro, non certamente nel senso di una sorta di timore paralizzante, ma per la necessità di valutare gli aspetti giuridici e l’ormai prevedibile impatto mediatico (manifestazioni, sit-in, prese di posizioni politiche anche nell’ambito di organi di rappresentanza quali i consigli comunali, risonanza sugli organi di stampa, social-network e mezzi di comunicazione in generale).
Certamente le convenzioni, ovvero lo strumento giuridico che garantisce la presenza dei CAV all’interno dei luoghi ove l‘aborto è praticato, si avviano a diventare un’occasione di pressione e di azione, anche giudiziaria, da parte delle organizzazioni abortiste. Occorre riconoscere che il TAR ha, opportunamente e doverosamente, evitato ogni considerazione non strettamente giuridica, dimostrandosi non influenzabile da alcun contesto estraneo all’aula del tribunale.
Non è lecito confondere il piano giudiziario, governato dalla logica e dalle norme giuridiche, con il piano politico, nell’ambito del quale legittimamente le realtà culturali, sindacali e associative hanno ogni diritto per promuovere iniziative dirette a modificare le leggi vigenti, non attraverso la “via giudiziaria”, ma per mezzo delle rappresentanze democraticamente elette e nel pubblico dibattito.
Al riguardo appare opportuno riprendere la vicenda sopra menzionata e riguardante l’impugnazione della delibera del Consiglio regionale lombardo il quale, accogliendo la pregiudiziale di costituzionalità, ha rifiutato l’esame ulteriore della proposta di legge dell’associazione Luca Coscioni in materia di suicidio assistito (“Liberi Subito”). Sia il TAR che il Consiglio di Stato hanno accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione, ovvero riconosciuto che la materia riguardava la funzione legislativa, rispettando il principio di separazione dei poteri, secondo il quale all’autorità giudiziaria non compete alcun sindacato sul procedimento di formazione delle leggi, dovendo unicamente giudicare quanto all’applicazione delle leggi vigenti.
LE QUESTIONI… DESTINATE A RITORNARE
La sentenza del TAR, in termini di irricevibilità, ha precluso l’esame delle numerose questioni, sia processuali che di merito, sollevate dalle parti con ampiezza di argomentazioni.
Opportuno al riguardo uno sguardo sintetico ad alcune delle più rilevanti e che maggiormente denotano l’attacco ideologico ed il tentativo di un’interpretazione della legge 194/1978 che fa del presunto “diritto” ad abortire e dell’autodeterminazione della donna gli unici fondamenti della legge stessa.
LEGITTIMAZIONE AD IMPUGNARE
LE CONVENZIONI CAV E LE RELATIVE DELIBERE DI APPROVAZIONE
L’impugnazione del provvedimento amministrativo non è concessa a chiunque e, con particolare riferimento alle associazioni, categoria alla quale appartengono tutti i sette soggetti ricorrenti, occorre che la materia del giudizio, nel caso concreto l’aborto, rientri nell’ambito delle finalità statutarie e degli scopi associativi, in maniera specifica e diretta.
Con riferimento alla CGIL, il TAR Piemonte, con sentenza pubblicata il 2 luglio 2025 e relativa alla cosiddetta Sala Ascolto, ha negato la legittimazione ad impugnare l’analoga convenzione tra il CAV e la struttura ospedaliera, con motivazioni che possono essere in questa sede condivise e riproposte:
- non sono presenti nello Statuto del sindacato finalità riferibili alla legge 194/1978; la tutela dei diritti della donna lavoratrice non ha attinenza alcuna all’attuazione della legge 194/1978;
- nessuna rilevanza possiede la Piattaforma Belleciao, anche in questo ricorso richiamata dalla CGIL, trattandosi di atto programmatico elaborato in occasione di un convegno della CGIL e che non identifica in via stabile gli scopi dell’organizzazione;
- la stessa affermazione che la stipula della Convenzione determina una “grave interferenza con le funzioni e le responsabilità del personale sanitario pubblico”, giungendo ad ipotizzare responsabilità ed illecita pretermissione in danno dei dipendenti pubblici, è stata dismessa dal TAR Piemonte in base all’evidente considerazione che i “dipendenti pubblici […] mantengono intatte le loro funzioni”.
Per quanto concerne Arcigay ed Arci è significativo rilevare che nelle previsioni statutarie non vi è alcun accenno all’aborto ed alle donne e che i rispettivi statuti contengono una generica difesa dei diritti e delle libertà delle persone, nel contesto della promozione di una sessualità libera, consapevole e informata.
Infine, relativamente a Medicina Democratica, tale previsione è ugualmente mancante e vale la considerazione, che non vi è alcuna incidenza della Convenzione sulla procedura di aborto, limitandosi la Convenzione a porre a disposizione della donna che intende abortire la facoltà di rivolgersi al CAV, rimanendo, da un lato intatto il percorso “abortivo” delineato dalla legge 194/1978 e, dall’altro, essendo la Convenzione attuativa di una reiterata previsione legislativa.
IL SOLIDO FONDAMENTO NORMATIVO DELLE CONVENZIONI
Il contenuto della Convenzione è prevalentemente concentrato nell’articolo 2, secondo il quale al CAV è concesso “accesso alla Casa di Comunità di Cantù […] con allocazione temporanea e non ad uso esclusivo”.
Non è previsto uno spazio specifico (“la stanza”) e gli stessi orari di accesso dei volontari CAV “dovranno essere concordati preventivamente con il Direttore del Distretto”.
Il coinvolgimento delle organizzazioni pro-life per la prevenzione dell’aborto trova espresso riconoscimento normativo in considerazione della loro “qualificata esperienza nel sostegno alla maternità” ed è finalizzato ad “aiutare la maternità difficile”, come recitano rispettivamente l’articolo 2 comma 2 della legge 194/1978 e l’articolo 44-quinquies del decreto legge 19/2024, convertito dalla legge 56/2024 e relativo all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), solidi fondamenti normativi della legittimità delle convenzioni.
Il ricorso avverso la Convenzione è silente su tali precise norme e prospetta una lettura della legge 194/1978 che traduce la libertà della donna di rifiutare ogni forma di aiuto per evitare l’aborto in un dovere di astensione da parte di chiunque, in particolare i CAV, per prestare aiuto morale e materiale laddove sia proprio la donna a richiedere tale aiuto.
La donna viene relegata in un contesto nel quale l’unico percorso possibile è quello abortivo e questa finalità è raggiunta proprio escludendo, questo è lo scopo del ricorso proposto avanti il TAR, quelle organizzazioni che il predetto aiuto, su richiesta della donna, potrebbero dare.
Paradossalmente potrebbe affermarsi che il ricorso si colloca nell’ambito di una visione, per usare un’espressione abusata, “patriarcale” della donna, incapace di valutare i propri bisogni, le proprie aspirazioni, “magari” quelle materne, di sapersi orientare nella ricerca di aiuto e assistenza.
L’imparzialità che i ricorrenti pretendono da tutti gli operatori contemplati dalla legge 194/1978, da un lato ha l’effetto di causare l’isolamento della donna nel percorrere la strada che conduce all’aborto, che si configura come l’unica delineata dalla legge 194/1978 ed alla quale devono rigidamente attenersi tutti i soggetti che incontrano la donna e, dall’altro, si fonda su un’interpretazione ideologica e mistificante, che è obbligata a censurare tutte le parti della legge 194/1978 che, al contrario, impegnano tutti i soggetti coinvolti (consultori, medici, strutture socio-sanitarie) “a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all’interruzione della gravidanza” (articolo 2 comma 1 lettera d), ad “esaminare…le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza” (articolo 5 comma 1) e, quanto al medico di fiducia, individuandolo come colui che “valuta […] le circostanze che la determinano a richiedere l’interruzione” (articolo 5 comma 2), attività che costituiscono veri e propri obblighi finalisticamente orientati alla tutela della vita nascente e non certamente connotati da “imparzialità” o disinteresse rispetto alla scelta della donna.
Che la legge 194/1978 non preveda o disciplini “uno spazio […] per consentire di interloquire con le donne”, come afferma il ricorso, è affermazione smentita dalla costante prassi delle convenzioni stipulate, dalla sentenza del TAR Piemonte sopra citata e dalla ragionevole e piana interpretazione delle norme di legge, secondo le quali l’attività “volta a rimuovere le cause che possono indurre la donna ad abortire” deve essere svolta in maggiore prossimità del luogo ove l’aborto è praticato.
LA PRESENZA DEL CAV:
RISPETTO DELLE COMPETENZE ALTRUI E AIUTO PER LA DONNA CHE LO CHIEDE
Il ricorso proposto delinea una procedura che valuta come piena e positiva espressione dell’autodeterminazione della donna unicamente il ricorso all’aborto, null’altro.
Non è possibile comprendere, logicamente e giuridicamente, perché la sola presenza del CAV, attivato dalla donna in maniera volontaria e consapevole o ignorato dalla donna nel perseguimento della finalità abortiva, possa costituire, per riprendere precise espressioni contenute nel ricorso avanti il TAR:
- “una intromissione nella relazione tra medico e paziente per limitare la libertà di valutazione tecnico scientifica del professionista e la libertà inerente al consenso informato da prestare per i trattamenti informati”; invero, dall’affermata centralità della figura del medico nella procedura abortiva, non discende l’inammissibilità della convenzione con la relativa concessione della “stanza presso la struttura pubblica per interloquire con le interessate”, precisando, solo le interessate.
Pertanto, nulla osta ad affiancare alla figura del medico e dei professionisti sanitari formazioni sociali ed associazioni di volontariato, senza ovviamente che questo possa essere considerato una violazione della libertà di valutazione tecnico scientifica spettante al medico nell’interlocuzione con la donna o, addirittura, una violazione della libertà, della volontà e dell’autodeterminazione della donna, libertà, del medico e della donna, che, secondo la prospettazione dei ricorrenti, sarebbe esposta a pregiudizio dalla “sola presenza” del CAV e dall’offerta di aiuto materiale e morale; - un “illegittimo aggravamento” della procedura per l’aborto, con l’introduzione di fasi o adempimenti non espressamente previsti e disciplinati dalla legge.
Ragionando in senso diametralmente opposto, il TAR Piemonte, richiamando l’articolo 2 comma 2 della legge 194/1978, ha affermato la possibilità dell’intervento sia nei consultori che nelle strutture ospedaliere di formazioni sociali di base e associazioni di volontariato, specificando che tale intervento avviene “nell’ambito delle attività di servizio pubblico parimenti finalizzate all’attuazione della legge 194/1978”, ovvero, come già evidenziato, l’attività delle organizzazioni pro-life è finalizzata all’attuazione della legge 194/1978 e si colloca nell’ambito delle “attività di servizio pubblico”, sia consentito…altro che “aggravamento della procedura”; - “una alterazione del modello legale della procedura attraverso l’inserimento obbligato di un soggetto terzo non previsto dalla legge”, affermazione dei ricorrenti che pretende di cancellare con un semplice tratto di penna gli articoli 2 comma 2 della legge 194/1978 e 44-quinquies del decreto legge 19/2024, convertito dalla legge 56/2024, laddove tale inserimento è espressamente contemplato dalle norme richiamate che nulla tolgono alla scelta, libera e non obbligata, della donna di rivolgersi al CAV;
- l’attività del CAV realizza “una duplicazione impropria della funzione consultoriale”, affermazione non condivisibile, stante la differente natura e composizione del consultorio e del CAV ma, soprattutto, considerata la funzione integrativa e senza oneri, con esclusione del solo contributo per gli oneri assicurativi, che l’attività del CAV comporta per la struttura pubblica.
LA LEGGE 194/1978:
L’INTERPRETAZIONE DISTORTA E PARZIALE DEI RICORRENTI AL TAR
Non è questa, ovviamente, la sede sia per una generale valutazione della legge 194/1978, che è e rimane nel testo e, forse ancora di più, nella prassi, una legge abortista, sia per riprendere la discussione sulla necessità di una “completa” attuazione della legge stessa.
Nondimeno la legge 194/1978 contiene al suo interno il fondamento normativo delle convenzioni con i CAV e disciplina l’attività dei CAV e di tutti gli operatori nei termini di attività primariamente volta “a superare le cause che potrebbero indurre la donna all’interruzione della gravidanza”. Questo è quanto la legge chiede ai CAV.
In questa sede vi è spazio solo per alcune brevi puntualizzazioni al fine di criticare il “sottinteso” del ricorso avverso la Convenzione, ovvero la presunta neutralità della legge 194/1978 tra il nascere e l’abortire, tra la vita e la morte, tra il favore legislativo per la natalità e l’uso dell’aborto come mezzo di limitazione delle nascite.
La legge 194/1978 opera una scelta decisa, pur lasciando varchi aperti, contenendo espressioni generiche e dando spazio ad una prassi che spesso riduce l’intero percorso abortivo ad un iter burocratico, il quale, dietro il reclamato velo dell’”imparzialità”, cela un sostanziale disinteresse sia per la scelta della donna, che per le situazioni che tale scelta determinano. Da questo punto di vista l’intervento del CAV è decisivo per la donna e per il bambino.
Pertanto, per comprendere in quale contesto normativo si colloca l’intervento delle organizzazioni pro-life e per ribadire una lettura, non certamente positiva ma almeno integrale, della legge 194/1978:
- l’aborto è considerato quale extrema ratio, per evitare il quale è previsto il doveroso impegno degli enti pubblici e dei soggetti coinvolti, a partire dal consultorio fino alle strutture socio-assistenziali ed al medico di fiducia, come reso palese, in particolare, dagli articoli 2 e 5 della legge 194/1978;
- l’interesse dello Stato, di rilevanza costituzionale, è la tutela della gravidanza e della maternità, perseguito attraverso la rimozione delle cause che possono determinare la donna ad abortire e, pertanto, non sussiste una sorta di neutralità degli enti pubblici coinvolti, ma il loro obbligo ad attivarsi perché la gravidanza sia condotta a termine.
Emblematica del travisamento di specifiche previsioni della legge 194/1978 è l’affermazione contenuta nel ricorso secondo la quale l’attività del CAV “risulterà inevitabilmente orientata e non imparziale rispetto alla scelta personale della donna”.
Orbene, a prescindere da ogni questione circa la qualificazione dell’aborto come un diritto o se, piuttosto, l’intera normativa sia da leggere alla luce del bilanciamento (attuato in termini, comunque, non condivisibili) tra i diritti, tutti di assoluto rilievo costituzionale, ovvero la vita e la salute della donna e la vita del concepito, non vi è dubbio che l’attività del CAV è orientata alla tutela della gravidanza, della maternità e della vita del concepito ma, su un piano di semplice logica ed analisi della realtà, si deve rilevare che l’attività del CAV è scelta e sollecitata dalla stessa donna, la quale, lo si ripete, può scegliere, in primo luogo, di rivolgersi al CAV e, secondariamente, di proseguire o interrompere la procedura abortiva.
Ancora una volta è la sola possibilità di scelta della donna che pare turbare i ricorrenti ai quali occorre evidenziare che la legge stessa ha ripetutamente scelto le organizzazioni pro-life quali parti delle convenzioni, non le organizzazioni abortiste.
Non imparzialità, ma una precisa scelta di campo, quella della tutela della maternità e della vita, che il CAV Mariano Comense – Cantù potrà continuare a perseguire con competenza, impegno e attenzione, rispettoso delle situazioni e sensibilità personali.
Milano, 1° settembre 2026
